Art. 1.

      1. I comuni, ai fini della valorizzazione delle attività agro-alimentari tradizionali locali, possono istituire la denominazione comunale (DeCO) ed assumere le iniziative necessarie per valorizzare tali prodotti.
      2. I comuni possono, compatibilmente con le indicazioni espresse nei propri statuti, adottati ai sensi dell'articolo 6 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e nel rispetto della legislazione comunitaria e nazionale in materia di protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli ed alimentari, disciplinare con proprio regolamento le forme di intervento di cui al comma 1, in conformità alle disposizioni della presente legge.
      3. Le regioni e le province favoriscono l'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo per quanto rientra nelle rispettive competenze.